Di seguito trovate una bozza di regolamento redatto dall' Unita'protezione animale della Federazione. Il regolamento definitivo, sara' presentato ai nostri amministratori locali. Ai sindaci, chiederemo di adottarlo per il loro comune.
REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
TUTELA DEGLI ANIMALI
INDICE
Definizioni ed ambito generale
Art.1) Definizioni ed Ambito di applicazione
Art.2) valori etici e culturali
Art.3) competenze del sindaco
Disposizioni generali
Art.4) Divieto di Maltrattamento
Art.5) Sul sequestro degli Animali
Art.6) Smarrimento
Art.7) Sui casi di avvelenamento di animali
Art.8) Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali.
Art.9) Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali.
Art.10) Sul Trasporto degli Animali
Art.11) Inumazione di animali.
Disposizioni PER SINGOLE SPECIE
Gatti
Art.12) Definizione dei termini usati
Art.13) Proprietà dei gatti liberi.
Art.14) Controllo sanitario e cura delle colonie feline .
Art.15) Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.
Cani
Art.16) custodia
Art.17) Attività motoria e rapporti sociali.
Art.18) Divieto di detenzione dei cani alla catena
Art.19) Dimensioni dei recinti
Art.20) Disposizioni per le strutture adibite a Canile Rifugio e norme di conduzione
degli animali
Art.21) Sull’addestramento dei cani
Art.22) Sul divieto di cattura cani randagi
Art.23) divieto di utilizzo di cuccioli o animali per accattonaggio
Art.24) Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
Art.25) Aree e percorsi destinati ai cani.
Art.26) Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico.
Art.27) Obbligo di raccolta degli escrementi
Animali esotici
Art.28) Sulla detenzione di animali esotici
CAVALLI
Art.29) sui cavalli.
Volatili
Art.30) sui volatili.
Art.31) Detenzione di volatili.
Art.32) Dimensioni delle gabbie.
Art.33) Sulle amputazioni
Animali acquatici
Art.34) Detenzione di specie animali acquatiche
Art.35) Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
Disposizioni finali
Art.36) Sanzioni
Art.37) Vigilanza
Art.38) Incompatibilità di norme
Art. 1) Definizioni ed ambito di applicazione
1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, che appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli art. 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
3. Il presente regolamento riguarda la tutela di tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Pisa.
Art. 2) Valori etici e culturali.
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Il Comune di xxxxxxxx nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo alla loro presenza finalità affettive, educative e di utilità, ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest’ultimi.
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Il Comune riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche;
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Il Comune XXXXXXXXXXXindividua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
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Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste
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Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
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Il Comune XXXXXXXXXXXin base all’art.2 della Costituzione della Repubblica Italiana riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia e valorizza la tradizione animalista della città incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.
Art. 3) Competenze del Sindaco.
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Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l’abbandono degli stessi.
Art. 4) Divieto di maltrattamento
1. A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
2. É fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi di percuoterli;
3. E’ vietato uccidere intenzionalmente, danneggiare e mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali così come definiti dall'art. 1 commi 1 e 2.
4. E’ vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
5. E’ vietato tenere animali in isolamento o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
6. E’ vietato tenere animali isolati oppure segregati in contenitori inadeguati o scatole, anche se poste all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.
7. E’ vietato detenere animali in gabbia se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali di cui all'art. 8. Fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori ( delle specie la cui detenzione è permessa dalle leggi vigenti), nonché altri animali che, per le loro caratteristiche possono comportare elementi di pericolosità.
8. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica. Gli addestratori di animali a qualsiasi titolo e finalità devono dare documentata comunicazione della propria attività alla struttura veterinaria della ASL..
9. E’ vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse clandestine e dei combattimenti tra animali.
10. Si vieta su tutto il territorio comunale la vendita e l'esposizione di animali colorati artificialmente.
11. E’ vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli.
12. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
13. E’ vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore;
14. E' vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria o con finestrini completamente chiusi. Per il periodo compreso fra il giorno 15 maggio ed il 30 settembre è assolutamente vietato tenere animali nelle automobili in sosta al sole.
15. E' vietato abbandonare animali di qualsiasi specie sul territorio del comunale.
Art. 5) Sul sequestro degli animali
1. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario o del detentore in buone condizioni igienico-sanitarie, venendo curato e accudito secondo necessità; in caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, avvalendosi del competente Servizio di vigilanza sanitaria veterinaria, accertano la violazione e provvedono al suo ricovero presso idonee strutture autorizzate, che potranno affidarlo in custodia a persone in possesso dei requisiti ritenuti adeguati; le strutture di cui sopra potranno affidare l'animale in adozione a persone che ne facciano richiesta.
Art. 6) Smarrimento
1. In caso di smarrimento o di ritrovamento di un animale, ne dovrà essere fatta tempestiva denuncia, ove prescritto all'Azienda Sanitaria
Art. 7) Sui casi di avvelenamento di animali
1. I medici veterinari hanno l'obbligo di denunciare, all'Azienda Sanitaria. ed al Comune XXXXXXXXXXXtutti i casi di avvelenamento di animali dichiarando il tipo di veleno usato e la zona in cui si sono verificati.
2. Qualora si tratti di avvelenamenti in zone agro-silvo-pastorali il Comune potrà vietarvi la conduzione di animali, previa apposizione di cartellonistica nell'area interessata. Il Comune, sentito il parere della Azienda Sanitaria e della Provincia di Pisa, potrà inoltre adottare ulteriori misure di salvaguardia e di divieto, nelle zone colpite, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della Legge Regionale 14.1.1994, n. 3.
Art. 8) Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali.
1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite ai commi 1,2,3,4,5 e 6 dell'art. 4, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento
2. L’esposizione degli animali in vetrina o all’esterno degli esercizi commerciali fissi non è consentita per più di quattro ore giornaliere complessive, con unica eccezione dei pesci in acquario. A tal fine l’esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
3. Gli animali esposti all’esterno degli esercizi commerciali di cui al comma precedente dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie; gli animali dovranno comunque essere sempre provvisti dell’acqua e del cibo necessari.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali, hanno l’obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l’acqua necessari.
5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie degli uccelli e degli acquari per i pesci e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi dettate rispettivamente dagli artt. 31, 32, 34 e 35 del presente regolamento.
6. Con ordinanza sindacale potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle norme del presente articolo, viene disposta, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, la chiusura o la sospensione dell’attività per una giornata alla prima infrazione, per due giornate alla seconda, per tre alla terza e per una settimana alla quarta e successive nell’arco di tre anni.
Art. 9) Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali.
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E’ vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato a scopo di lucro che contempli, in maniera totale oppure parziale, l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche; il divieto di cui sopra non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, alle sfilate inerenti rievocazioni storiche e culturali, ai concorsi, alle esposizioni agricolo-zootecniche.
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Nei circhi non possono essere utilizzati animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli animali stessi o lesivi per la loro incolumità; l'identificazione di animali pericolosi così come definita dall'art. 6 comma 2 della legge 7 febbraio 1992 n° 150, non si applica ad animali che per essere nati da più generazioni e vissuti in cattività nel circo con costanti interelazioni con gli operatori circensi ed il pubblico, hanno perso le originali caratteristiche di pericolosità per la salute ed incolumità pubblica.
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E' vietato per i circhi acquisire esemplari vivi allo stato selvatico di animali appartenenti alle specie indicate negli allegati A e C del Regolamento CE338/97 del Consiglio 9 dicembre 1996 e successive modificazioni, ed acquisire esemplari vivi allo stato selvatico di mammiferi e rettili che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica così come indicato nell'art. 6 comma 2 della legge 7 febbraio 1992 n° 150 e successive modificazioni e dal decreto del Ministro dell'Ambiente 19 aprile 1996.
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Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, la chiusura o la sospensione dell’attività per una giornata alla prima infrazione, per due giornate alla seconda, per tre alla terza e per una settimana alla quarta e successive nell’arco di tre anni.
Art. 10) Sul trasporto degli animali
1. Il trasporto dei cani su mezzi pubblici é consentito, nel rispetto delle norme imposte dall'Ente gestore del servizio.
2. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da provocare loro sofferenze e/o danni fisici. Pertanto gli automezzi o i contenitori utilizzati per il trasporto devono essere tali da consentire agli animali il mantenimento della posizione eretta ovvero di sdraiarsi e rigirarsi.
3. Qualora il tempo di trasporto superi le due ore i contenitori dovranno essere dotati di idoneo strumento per consentire l'abbeveraggio.
Art. 11) Inumazione di animali
1. E’ consentita l’inumazione, solo in aree preventivamente autorizzate dall’autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l’esecuzione.
GATTI
Art. 12) Definizione dei termini usati
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Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
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Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
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Le persone che si occupano a titolo volontariato della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà sono denominate “gattai” o “gattaie”.
Art. 13) Proprietà dei gatti liberi
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I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
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Le Associazioni Animaliste incaricate dall'Amministrazione Comunale, anche con la collaborazione dei "gattai/ie", possono prelevare i gatti liberi delle colonie in caso di necessità di cure o per altre emergenze, provvedendo successivamente alla loro opportuna ricollocazione.
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I cittadini che provvedono ad alimentare gli animali devono rimuovere giornalmente e comunque entro sei ore i contenitori o i resti di alimenti.
Art. 14) Controllo sanitario e cura delle colonie feline
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L’Azienda Sanitaria, in base alla normativa vigente, provvede alla vigilanza sanitaria delle colonie feline ed alla sterilizzazione dei gatti liberi in collaborazione con il Comune.
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La cattura dei gatti liberi, ai fini della cura e della sterilizzazione e la loro reimmisione nelle colonie di provenienza, potrà essere effettuata dall’Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e con le associazioni di volontariato, a tal scopo incaricate.
Art. 15) Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e
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Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi; al gattaio/a riconosciuto/a dal Comune deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale, anche in concessione, dell’intero territorio.
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L’accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
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I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
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Il Comune può promuovere corsi di formazione in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale rivolti ai soggetti volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.
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Le colonie feline sono tutelate dal Comune XXXXXXXXXXXche, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili.
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Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, salvo comprovate e documentate esigenze di carattere sanitario.
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I gatti facenti parte delle colonie feline allo stato libero devono essere catturati per gli adempimenti di cui alla Legge 281/91 per conto dell’Amministrazione Comunale da personale ASL o da membri di Associazioni Protezionistiche o da privati cittadini, regolarmente registrati e autorizzati dalla stessa ASL.
CANI
Art. 16) Custodia
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E' vietato detenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo rialzato dal suolo e chiuso almeno su tre lati e munito di tetto, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La struttura dovrà essere opportunamente coibentata ed il tetto impermeabilizzato. Al di sopra della cuccia potrà essere posta una adeguata copertura, avente altezza non superiore a mt. 1.70, che permetta al cane di poter espletare le proprie funzioni fisiologiche anche in caso di pioggia ed a protezione dai raggi solari. Le strutture di cui sopra dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme edilizie vigenti e tenendo conto del decoro urbano.
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I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere per consentirgli l’opportuna attività motoria.
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Ai cani, accompagnati dal proprietario o detentore, tenuti al guinzaglio e, ove necessario, muniti anche della apposita museruola è consentito l’accesso, nei modi consentiti a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini , parchi e esercizi pubblici situati nel territorio comunale, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle Leggi o Regolamenti vigenti.
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I cani devono essere iscritti all’anagrafe canina e tatuati. Per i cuccioli l’iscrizione e il tatuaggio può essere effettuato fra il sesto e l’ottavo mese di vita dell’animale, se il possesso inizia dopo l’ottavo mese, l’iscrizione ed il tatuaggio devono avvenire entro trenta giorni dall’inizio della detenzione. Per gli animali già tatuati e/o provenienti da altre regioni è obbligatoria l’iscrizione all’anagrafe canina entro trenta giorni dall’ingresso nel territorio regionale.
Art. 17) Attività motoria e rapporti sociali
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Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria.
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I cani custoditi in recinti o terrazze devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 19.
Art. 18) Divieto di detenzione dei cani alla catena
1. E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena fissa di lunghezza inferiore a 4 metri, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza di almeno 2 metri, onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato e di per poter raggiungere il riparo, il contenitore dell’acqua e del cibo.
2. In entrambi i casi le catene devono essere munite due moschettoni ruotanti alle estremità.
Art. 19) Dimensioni dei recinti
1. Nel caso di cani tenuti in recinti, questi devono avere una superficie non inferiore ai 9 (nove) mq e ogni recinto non può contenere più di due cani adulti più gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane adulto in più richiede un aumento della superficie del recinto di almeno 3 (tre) mq.
Art. 20) Disposizioni per le strutture adibite a canile rifugio e norme di conduzione degli animali
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Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per i canili di prima accoglienza e per i canili rifugio, le cucce dovranno essere adeguate per numero e per dimensioni al numero e alle caratteristiche degli animali.
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La superficie di recinti o terrazze o spazi adibiti alla custodia di cani, non dovrà essere inferiore a 9 metri quadri per ogni singolo animale, aumentata di un terzo per ogni cane aggiunto (fatti salvi i canili e i rifugi già in essere, di cui alla Legge 281/91 43/95). I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere per un tempo totale non inferiore alle due ore. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno 5 volte la superficie minima richiesta.
Art. 21) Sull’addestramento dei cani
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E' fatto assoluto divieto addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, o a percosse, o all'uso di strumenti cruenti quali collari elettrici, con punte o altro.
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E' altresì vietato l'allevamento e l'addestramento di cani per il combattimento.
Art. 22) Sul divieto di cattura cani randagi
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E' fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, a eccezione di quelle effettuate da operatori del Comune o delle ASL competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;
Art. 23) Divieto di utilizzo di cuccioli o animali per accattonaggio
1. E' fatto divieto di utilizzare per la pratica dell'accattonaggio animali domestici in condizioni tali da determinare stati di maltrattamento, o cuccioli ancora lattanti o da svezzare, oppure in non buono stato di salute;
2. I cuccioli di qualsiasi specie non possono essere usati come premi e quindi regalati per iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie
Art. 24) Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
1. E' fatto obbligo a coloro che conducono cani in luogo pubblico di rispettare le seguenti disposizioni:
a) I cani dovranno essere tenuti a guinzaglio la cui lunghezza dovrà essere adeguata alla varie situazioni: in ambienti pubblici quali: mercati, manifestazioni sportive e simili, i cani dovranno anche essere dotati di museruola. In particolare tale prescrizione si applica ai cani di media e grossa taglia, con carattere vivace o di aspetto o indole aggressivo;
b) Gli escrementi degli animali dovranno essere raccolti con mezzi idonei, da coloro che accompagnano i cani, con la sola esclusione dei non vedenti;
c) E' fatto assoluto divieto di accesso ai cani, nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.
Art. 25) Aree e percorsi destinati ai cani.
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Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, devono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
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Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto il vigile e costante controllo degli accompagnatori, che ne sono responsabili.
Art. 26) Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico.
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Il cane, al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, può accedere nei modi consentiti dal presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici ed agli uffici aperti al pubblico, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle leggi o regolamenti vigenti;
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I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e nei locali e uffici aperti al pubblico dovranno rispettare le disposizioni di cui al comma 1 lettere a) e b) dell’art.24 avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
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Agli esercizi pubblici, commerciali ed ai locali aperti al pubblico viene concessa la facoltà o meno di ammettere all'interno dei locali gli animali, purché espongano all'ingresso e in maniera visibile il logo indicante il divieto; è facoltà degli stessi predisporre all'esterno appositi ed adeguati strumenti atti all'accoglienza ed alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all’interno dell’esercizio o del locale stesso.
Art. 27) Obbligo di raccolta degli escrementi
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. E’ vietato abbandonare in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate.
3. I proprietari o detentori di cani con l’esclusione di quelli per la guida di non vedenti e da essi accompagnati, devono rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani ed hanno altresì l’obbligo di portare al seguito la paletta o sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato a quell’uso per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi.
4. L’Amministrazione Comunale si impegna a favorire la raccolta delle deiezioni canine attraverso opera di informazione e attivando in vari punti della città, distributori automatici di sacchetti, palette e cestini per la raccolta degli escrementi.
5. L’amministrazione comunale provvederà a realizzare spazi per la sgambatura dei cani distribuiti in maniera uniforme sul territorio comunale, segnalati con apposita cartellonistica, attrezzati con fontane e cestini per la raccolta dei rifiuti.
Art. 28) Sulla detenzione di animali esotici
1. E' fatto divieto di detenere animali esotici potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica, come da prontuario nazionale degli animali potenzialmente pericolosi nonché tutti gli animali esotici che sono inseriti nella lista C.I.T.E.S.
2. E' vietato tenere animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo. Si pone l'obbligo, per i detentori di tali animali, di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove vivono naturalmente queste specie, con disponibilità, se é il caso, di vasche d'acqua frequentemente rinnovata e di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o con possibilità, per l'animale, di scavarsi una tana nella terra
CAVALLI
Art. 29) Sui cavalli
1. E’ fatto obbligo ai conducenti di vetture a trazione animale, autorizzati dal Comune al servizio pubblico di piazza di dotare le carrozze di idoneo contenitore applicato alle stanghe della carrozza e sollevato da terra di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il transito evitandone la dispersione sul suolo pubblico.
2. E’ fatto obbligo ai conducenti di vetture a trazione animale in servizio pubblico di piazza, di lavare e disinfettare il suolo pubblico ogni qualvolta il cavallo durante il transito orini sul suolo pubblico, nonché di rimuovere le deiezioni eventualmente disperse sul suolo.
VOLATILI
Art. 30) Sui volatili
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E’ assolutamente vietato somministrare cibo ai piccioni ed ai gabbiani non compresi in allevamenti autorizzati, nonché disperdere o abbandonare cibo e alimenti nelle aree pubbliche del centro storico di Pisa. Nelle altre zone del centro abitato è possibile somministrare cibo solo nelle aree opportunamente individuate
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E' vietato somministrare cibo in corti o spazi privati ai piccioni non compresi in allevamenti al fine di salvaguardare il vicinato dalla loro presenza in numero eccessivo;
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I proprietari dei fabbricati, vista la predominante vocazione turistica della città, per il decoro e per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari, dovranno provvedere a chiudere aperture che possano rappresentare un habitat favorevole per la nidificazione dei piccioni, nel rispetto comunque del vigente regolamento edilizio;
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I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell’acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti, le gabbie dovranno avere una dimensione tale da favorire l’attività motoria connessa alle caratteristiche della specie.
1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
Art. 32) Dimensioni delle gabbie
1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell’apertura alare del volatile più grande;
b) per ogni esemplare in più il volume richiesto deve essere aumentato del 30%
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasporto e di ricovero sanitario.
3. Le gabbie all'aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie.
Art. 33) Sulle amputazioni
1. É vietato amputare le ali o altri arti, accecare, nonché strappare o tagliare le penne salvo che per motivi sanitari, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
ANIMALI ACQUATICI
Art. 34) Detenzione di specie animali acquatiche
1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
Art. 35) Dimensioni e caratteristiche degli acquari
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Il volume dell’acquario dovrà essere conforme alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate garantendo loro il ricambio e la depurazione dell’acqua.
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Comunque sia il volume dell’acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d’acqua.
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In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36) Sanzioni.
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Tutte le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono comminate ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e art. 7 bis Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267.
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Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso eventuali responsabilità penali in materia: per l’inosservanza delle norme di tutti gli articoli si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 (in misura ridotta € 100,00).
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Per le violazioni alla Legge Regionale ???????? iscrizione anagrafe canina e tatuaggio si applica la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 619,00 (in misura ridotta € 206,00).
Art. 37) Vigilanza.
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Oltre a tutti i soggetti previsti dalla Legge, sono incaricati di far rispettare il presente “Regolamento” gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile, le Guardie Ambientali Volontarie e i Volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali.
Art. 38) Incompatibilità ed abrogazione norme.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme precedenti e con esso incompatibili previste da altre disposizioni comunali, vigenti in materia di tutele degli animali