La tutela dei consumatori
La definizione di consumatore contenuta nella direttiva del Consiglio n.93/13/CE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (art.2 lett. b)), è stata trasposta pedissequamente nell'articolo 1469-bis del codice civile che definisce "consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" e con essa, è stata prevista l'inefficacia delle clausole considerate come vessatorie (art.1469-quinquies c.c.) nonché l'azione inibitoria a tutela del consumatore (art.1469-sexies c.c.). La legittimazione all'inibitoria è attribuita alle camere di commercio ed artigianato e alle associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti.
La legge 30 luglio 1998, n. 281 reca la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti; l'art.3 prevede la legittimazione ad agire per le associazioni dei consumatori a tutela degli interessi collettivi finalizzata a richiedere al giudice l'inibitoria degli atti e i comportamenti lesivi, l'adozione di misure per correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate e l'ordine di pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale per contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185 ha recepito la direttiva comunitaria 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Da ultimo, con il recepimento della direttiva n.99/44/CE in tema di vendita e garanzia dei beni di consumo, la tutela del consumatore è stata ampliata dall'art. 1519-quater del codice civile. Gli strumenti di tutela apprestati costituiscono la vera novità normativa introdotta dalla direttiva rispetto agli strumenti di tutela che l'ordinario acquirente possiede ovvero la riduzione del prezzo o risoluzione del contratto ed in particolare, il consumatore avrà diritto, in caso di difetto di conformità del bene: al ripristino senza spese mediante riparazione o sostituzione del bene medesimo oppure alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Viene, inoltre, stabilito il diritto di regresso del venditore finale rispetto agli altri soggetti responsabili facenti parte dell'intera catena distributiva contrattuale al fine di ottenere la reintegrazione di quanto prestato in ottemperanza dei rimedi offerti al consumatore (art. 1519-quinquies).
In materia di consumo lo Stato italiano si è impegnato nell'attuazione della Rete europea di risoluzione extragiudiizale delle controversie (European Extra-judicial Network EEJ-Net) creando una Clearing house interna al fine di risolvere extragiudizialmente le controversie in ossequio alle Raccomandazioni del 30 marzo 1998 e del 4 aprile 2001 della Commissione Europea recanti i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
Altroconsumo lancia una banca dati dei marchi
Una banca dati per orientarsi nella “selva” dei marchi di prodotto. L’iniziativa è di Altroconsumo che, nell’ambito di un progetto patrocinato dalla Commissione europea, ha attivato sul proprio sito internet una sezione apposita per incentivare la conoscenza dei marchi e dei simboli presenti sui prodotti. La banca dati ha come oggetto le certificazioni di qualità, di sicurezza, oltre a quelle ecologiche: in tutto oltre 100. Per ogni marchio l’utente può trovare le informazioni sul significato, la storia, la legislazione, l’eventuale procedura di certificazione.E i nostri giudizi (sotto forma di semaforo verde, arancione o giallo,) che riguardano l’utilità del marchio, il fatto che il suo utilizzo sia sottoposto a determinate condizioni, l’esistenza di controlli. Potete cercare per tipologia di marchio e per categoria di prodotto |
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